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D. 14/06/1993 n. 37

b) per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, può essere affidata unicamente ad un imprenditore determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'urgenza imperiosa, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate di cui al par. 2. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

d) per i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente aggiudicato ne nel primo contratto concluso e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera quale è ivi descritta, a condizione che siano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera:

- quando tali lavori non possono essere, tecnicamente o economicamente, separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici;

-oppure quando tali lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto principale;

e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure di cui al par. 4. La possibilità di ricorrere a questa procedura deve essere indicata sin da quando si pone in concorrenza il primo appalto e l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'art. 6. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

4. In tutti gli altri casi, le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli appalti di lavori mediante la procedura aperta o la procedura ristretta.

Art. 8

1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto che lo richieda i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che talune delle informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti di cui al primo comma non siano divulgate, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra gli imprenditori.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresì l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di tali decisioni. (i paragrafi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'articolo 3 della direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997)

3. Per ciascun appalto concluso, le amministrazioni aggiudicatrici compilano un verbale in cui devono figurare almeno i dati seguenti:

- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;

- i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta;

- i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi del rigetto;

- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

- per quanto riguarda le procedure negoziate, le circostanze di cui all'art. 7 che giustificano il ricorso a tali procedure. Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.

Art. 9

1. In caso di appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale nel quadro dell'edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, deve essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno ad un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera. Si può applicare una speciale procedura di attribuzione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo ad essere integrato nel gruppo. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione dei lavori quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara, conformemente agli articoli da 24 a 29, le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i candidati devono soddisfare.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono ad una simile procedura, applicano le norme comuni di pubblicità relativa alla procedura ristretta e quelle relative ai criteri di selezione qualitativa.

Art. 10

1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato III sono contenute nei documenti generali o in quelli contrattuali relativi a ciascun appalto.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice può derogare al par. 2 qualora:

a) le norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche comuni;

b) le norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni impongano l'utilizzo di prodotti o di materiali incompatibili con apparecchiature già impiegate dalle amministrazioni aggiudicatrici o comportino costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma unicamente nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

c) il progetto di cui trattasi costituisca un'effettiva innovazione per la quale sarebbe inappropriato il ricorso a norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni esistenti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono del par. 3 ne indicano i motivi, salvo il caso in cui ciò non sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o nel capitolato d'oneri; in ogni caso indicano tali motivi nella loro documentazione interna e comunicano queste informazioni, su richiesta, agli Stati membri e alla Commissione.

5. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:

a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste in tali direttive e, in particolare, secondo le procedure previste nella Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione 8;

b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti;

c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti. In questo caso, occorre riferire, in ordine di preferenza:

I) alle norme nazionali che recepiscono norme internazionale accettate dal paese dell'amministrazione aggiudicatrice; II) alle altre norme e omologazioni tecniche nazionali del paese dell'amministrazione aggiudicatrice; III) a qualsiasi altra norma.

6. A meno che simili specifiche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o procedimenti particolari e che abbiano l'effetto di favorire o di eliminare talune imprese. In particolare, è vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, o quella di un'origine o di una produzione determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata dalla menzione .o equivalente/ è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non hanno la possibilità di dare una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.

Art. 11

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono note, mediante un avviso indicativo, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che intendono attribuire ed i cui importi eguagliano o superano la soglia indicata all'art. 6, par. 1.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono attribuire un appalto di lavori pubblici mediante procedure aperta, ristretta o negoziata nei casi previsti all'art. 7, par. 2, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono ricorrere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

4. I concessionari di lavori pubblici che non sono essi stessi amministrazioni aggiudicatrici e che intendono stipulare un appalto di lavori con un terzo, ai sensi dell'art. 3, par. 4, fanno conoscere tale intenzione con un bando di gara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno attribuito un appalto ne rendono noto il risultato mediante un avviso. Tuttavia, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto possono in certi casi, non essere pubblicate quando la loro comunicazione ostacolerebbe l'applicazione agli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private o potrebbe nuocere ad una concorrenza leale tra imprenditori.

6. I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono redatti conformemente ai modelli che figurano negli allegati IV, V e VI e precisano le informazioni richieste nei suddetti allegati. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere condizioni diverse da quelle previste agli articoli 26 e 27 allorché domandano informazioni sulle condizioni di carattere economico e tecnico che esse esigono dagli imprenditori per la loro selezione (allegato IV sezione B, punto 11, allegato IV sezione C punto 10 e allegato IV, sezione D punto 9).

7. I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono inviati dalle amministrazioni aggiudicatrici, nei termini più brevi e per le vie più appropriate, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 14, i bandi di gara sono inviati per telex, telegramma o fax. L'avviso di cui al par. 1 è inviato il più rapidamente possibile dopo che sia stata adottata la decisione che autorizza il programma in cui si inquadra- no gli appalti di lavori che le amministrazioni aggiudicatrici intendono attribuire. L'avviso di cui al par. 5 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo la stipulazione del contratto d'appalto in questione.

 

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